L’abbattimento delle barriere architettoniche è un tema scottante e che tocca un nervo scoperto, ossia quello rappresentato da un lato dall’incuria urbanistica e dall’altro dal carattere vetusto del patrimonio edilizio italiano.
Sicché può capitare – e anzi capita spesso – che un condominio sia sprovvisto di ascensore. Ipotizziamo la presenza di un disabile o magari di uno o più anziani che avvertono fatica o sono impossibilitati a salire le scale.
Ipotizziamo, come logico, che queste persone chiedano a gran voce l’abbattimento delle barriere architettoniche rappresentate dalle scale, la realizzazione di un ascensore etc.
Cosa accade in questi casi? L’intervento può essere realizzato sempre e comunque? Esiste un obbligo di legge a riguardo? Chi paga?
Rispondiamo a queste domande.
Due diritti che si scontrano
La legge assicura, almeno in linea teorica, il rispetto del diritto alla mobilità per le persone disabili o che versano in difficoltà di carattere motorio. Nello specifico, questo diritto è garantito dalla legge n. 68 del 1989.
Tuttavia, il diritto alla mobilità delle persone disabili si scontra con il diritto dei condomini a partecipare alla gestione delle parti comuni, la quale comprende anche la decisione sugli interventi da realizzare.
Nella migliore delle ipotesi, la necessità dei disabili di abbattere le barriere architettoniche e, per esempio, installare un ascensore, coincide con la volontà degli altri condomini.
Nella peggiore delle ipotesi i condomini non sono d’accordo con questa innovazione. Evenienza, questa, tutt’altro che rara se si considerano i costi che comporta l’installazione di un ascensore (come di qualsiasi altro dispositivo capace di abbattere le barriere architettoniche).
Non rimane, dunque, che spiegare come la legge disciplina i due scenari.
La migliore delle ipotesi
Nelle ipotesi in cui vi sia una generale corrispondenza tra le necessità del disabile e la volontà del condominio, l’abbattimento delle pareti architettoniche abita (in questo caso mediante l’installazione di un ascensore) è soggetto alle procedure stabilite dalla legge per la realizzazione di un qualsivoglia intervento edile gravante sulle parti comuni.
È quindi necessario che l’assemblea approvi l’intervento a maggioranza. È altresì necessario che si raggiunga un quorum di due terzi.
Ovviamente, in questo caso, la spesa per la realizzazione dell’intervento viene ripartita secondo me in base ai millesimi di proprietà. Sono esclusi, su richiesta, e per ragioni veramente logistiche, coloro che non fruiranno dell’opera (es. chi abita al primo piano).
La peggiore delle ipotesi
Purtroppo la peggiore delle ipotesi è anche quella più comune: l’inquilino disabile vuole installare l’ascensore ma il condominio non è d’accordo. In questo caso, la legge gli consente comunque di esercitare il suo diritto mobilità. Tuttavia, dovrà a farlo a sue spese.
Insomma, in caso di mancato accordo tra l’inquilino disabile e il condominio, il primo si appresta a sostenere una spesa non indifferente. Tuttavia, un aiuto concreto giunge dal fisco. Il riferimento alle agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Queste consentono di detrarre dall’Irpef ben il 75% della spesa. Tale detrazione va realizzata nel corso di cinque anni ma non prevede un tetto di spesa. In tal modo, l’inquilino potrà recuperare gran parte di quanto speso per esercitare un suo diritto naturale.